Approvato il ddl sulla Class action.
Il Senato ha approvato in via definitiva il ddl sulla class action.
Il provvedimento riforma l’istituto dell’azione di classe, traslando la regolamentazione dal Codice del consumo (d.lgs. n. 206 del 2005) al codice di procedura civile.
In pillole, il provvedimento contiene le seguenti novità:
– lo spostamento della disciplina dell’azione di classe dal codice del consumo al codice di procedura civile (articoli da 840-bis a 840-sexiesdecies c.p.c.);
– il passaggio di competenza dal tribunale alla sezione specializzata in materia di impresa dei tribunali;
– previsione di un’azione inibitoria collettiva verso gli autori delle condotte lesive;
– l’articolazione della class Action in tre fasi: la prima e la seconda, rispettivamente, concernono l’ammissibilità dell’azione e la decisione sul merito, e la terza relativa alla liquidazione delle somme dovute a coloro che aderiscono all’azione;
– la facoltà di aderire all’azione di classe (azione c.d. opt-in), sia prima che dopo la sentenza che accoglie la relativa domanda;
– l’ampio ricorso alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione a fini di pubblicità della procedura.
La domanda sarà sempre esperibile da tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie in relazione a lesioni di ”diritti individuali omogenei” (ma non ad “interessi collettivi”). L’azione potrà essere esperita da ciascun componente della “classe”, nonché da organizzazioni o associazioni senza scopo di lucro finalizzati alla tutela dei suddetti diritti, iscritte in un elenco tenuto dal ministero della Giustizia.
I destinatari dell’azione di classe potranno essere imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, in ordine ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle attività. L’azione si propone con ricorso e al procedimento si applica unicamente il rito sommario di cognizione.