La Cassazione interviene sulle notifiche penali a mezzo pec: giusta la restituzione nel termine a difesa nel caso di allegati non leggibili

Al giorno d’oggi la maggior parte delle comunicazioni viene effettuata tramite internet. Anche il processo penale si è adattato a tale circostanza prevedendo la possibilità di notificare gli atti all’indirizzo pec fornito dal difensore. In tal caso la verifica dell’accettazione dal sistema e della ricezione del messaggio di consegna, ad una determinata data e ora, dell’allegato notificato è sufficiente a far ritenere perfezionata e pienamente valida la notifica al difensore di fiducia ed anche all’imputato o indagato se domiciliato presso quest’ultimo.

La V Sezione penale della Suprema Corte con la sentenza n. 14388 del 2 aprile 2019 è intervenuta sull’argomento accogliendo il ricorso presentato avverso una decisione del Gip di Modena, che aveva rigettato la richiesta di restituzione nel termine a norma dell’art. 175 c.p.p. per proporre opposizione avverso un decreto penale di condanna allegato al messaggio di posta elettronica inviato al difensore del ricorrente, ma la cui immagine non era leggibile.

La Procura generale presso la Corte di Cassazione chiedeva che venisse disposto l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato rilevando come l’esistenza di una residua incertezza, circa la effettiva conoscenza del decreto penale da parte del destinatario, comportava l’accoglimento della istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione.

La sentenza in commento è interessante nella parte in cui si affronta il caso per cui, pur in presenza di una regolare notifica a mezzo pec, sia messa in discussione la leggibilità della documentazione allegata.
Nel caso di specie, infatti, nonostante la presenza di una notifica regolarmente eseguita, si contestava il fatto che i file allegati non fossero leggibili; ragion per cui era necessario ottenere un nuovo termine a difesa per proporre opposizione.
La Corte di Cassazione ha giustamente riconosciuto le condizioni di legge per poter applicare questa norma procedurale, e ciò in ragione del fatto, che, altrimenti, si impedirebbe al destinatario di un atto giudiziario la possibilità di esercitare le proprie prerogative difensive previste dal nostro ordinamento giuridico ogni volta che il contenuto di questo atto non giunga a conoscenza del destinatario, nonostante una sua regolare notifica.
Redazione.