Prima di trattare delle novità del decreto fiscale è opportuno un breve cenno alla nozione generale e al significato di tale strumento fiscale.
Il reverse charge, ossia la cd. “inversione contabile” è un particolare metodo di applicazione dell’IVA che consente di effettuare l’inversione contabile della suddetta imposta direttamente sul destinatario della cessione del bene o della prestazione di servizio, anziché sul cedente.
L’effetto fondamentale del reverse charge è, dunque, lo spostamento del carico tributario IVA dal venditore all’acquirente, con conseguente pagamento dell’imposta da parte di quest’ultimo.
La norma di riferimento è l’art. 17, commi 5, 6, 7, 8 e 9, D.P.R. n. 633/1972, noto come “Decreto IVA” che individua le operazioni a cui è possibile applicare tale meccanismo che ha effetti nel settore dell’edilizia; dei prodotti elettronici; dell’oro; dell’ energia elettrica e del gas; dei rottami; e dei consorzi.
Il reverse charge è nato come uno strumento di lotta all’evasione dell’IVA per evitare che l’acquirente detraesse l’IVA anche in mancanza del versamento di detta imposta da parte del fornitore. Per poter applicare l’inversione contabile occorre assicurare la neutralità fiscale dall’imposta, per cui è necessario che gli acquisti di servizi e forniture siano effettuati da un soggetto passivo IVA, da ritenersi tale in relazione a tali acquisti e che i beni in oggetto siano utilizzati ai fini di proprie operazioni imponibili.
I suddetti requisiti devono essere accertati dall’Agenzia fiscale (onere della prova), che dispone di tutte le informazioni necessarie per accertarne la sussistenza.
Il D.L. n.119/2018, c.d. “Decreto Fiscale 2019”, convertito, con modifiche, dalla L. 17.12.2018, n. 136, ha introdotto importanti correttivi alla normativa tributaria in genere, intervendo anche in materia di inversione contabile.
Modificando il co. 8 dell’art. 17, DPR n.633/1972, il Decreto fiscale 2019 ha prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge al 30 giugno 2022.
Ciò in coerenza con quanto previsto dalla più recente evoluzione della normativa europea e, dunque, dall’articolo 199-bis della direttiva 2006/112 che ha prorogato il termine per l’applicazione facoltativa del reverse charge appunto al 30 giugno 2022. La misura allinea al nuovo termine Ue la possibilità di avvalersi dell’inversione contabile per le operazioni elencate all’articolo 17, sesto comma del DPR 633/1972, alle lettere b), c), d-bis), d-ter) e d-quater), ossia:
delle cessioni di telefoni cellulari;
delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale; da questa categoria vanno esclusi i computer quali beni completi e i loro accessori;
delle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop;
dei trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serratrasferibili;
dei trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla citata Direttiva 2003/87/CE e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
delle cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.
Dott.ssa Erika Martino